Legislazione per l'inclusione scolastica

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.
L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

La Legge 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, sinteticamente denominati "D.S.A.", "che  si  manifestano  in presenza di capacita' cognitive adeguate,  in  assenza  di  patologie neurologiche e di  deficit  sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita scolastica".

In considerazione della particolare peculiarità degli stili di apprendimento degli alunni  con D.S.A.,  i docenti predispongono un piano didattico personalizzato (PDP), atto ad individuare le strategie didattiche più opportune; vengono quindi stabiliti criteri di valutazione in relazione agli ambiti coinvolti. 

A seconda delle caratteristiche di ciascun alunno con D.S.A. il Piano Didattico Personalizzato può prevedere misure e strumenti compensativi e dispensativi: per ciascuna materia o ambito di studio, cioè, vanno individuati eventuali strumenti (anche tecnologici: calcolatrice, personal computer)  che “compensino” le difficoltà neurologiche dell’alunno o lo “dispensino” formalmente dall’effettuazione di prestazioni che, per le caratteristiche delle sue difficoltà, risulterebbero irraggiungibili.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, nello svolgimento dell'attività didattica, delle prove di verifica e di quelle d' esame, possono quindi essere adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (ai sensi degli artt. 2, 5, 7 della legge 170/2010).

 

Allegati

LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA

LEGGE 8 ottobre 2010 n.170 - Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico